Fondazione del Centenario BancaStato
Favorire lo sviluppo economico del Cantone (art. 3 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988) facilitando l'accesso al capitale di rischio a nuove aziende innovative intenzionate a svilupparsi sul territorio cantonale. Per raggiungere lo scopo la Fondazione può promuovere la costituzione e/o detenere il controllo di una o più società anonime con sede nel Cantone Ticino destinate alla messa a disposizione di capitale di rischio e alla conseguente gestione delle partecipazioni. La Fondazione è autorizzata a effettuare tutte le operazioni utili per conseguire il suo scopo, segnatamente a investire tutto o parte del suo patrimonio, a sollecitare e ricevere sovvenzioni pubbliche o private, donazioni e legati, a stipulare ogni accordo utile alle suddette finalità con organismi pubblici o privati. La Fondazione persegue esclusivamente fini di pubblica utilità e si astiene da ogni scopo di lucro e di interesse privato.
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